Lo IAS 23 "Costi di finanziamento" disciplina il trattamento contabile dei costi di finanziamento, stabilendo quando questi devono essere capitalizzati come parte del costo di un'attività e quando devono essere rilevati come costo nell'esercizio (IAS 23.1).
Condizioni per la capitalizzazione
I costi di finanziamento devono essere capitalizzati quando soddisfano tre condizioni simultanee (IAS 23.8):
Un'attività è considerata idonea per la capitalizzazione quando richiede un periodo sostanziale di preparazione prima di essere pronta per l'uso o la vendita (IAS 23.5). Esempi includono edifici, impianti di produzione, immobili di investimento e giacimenti di petrolio o gas naturale.
Periodo di capitalizzazione
La capitalizzazione deve iniziare quando si verificano contemporaneamente (IAS 23.17):
La capitalizzazione deve cessare quando l'attività è sostanzialmente pronta per l'uso o la vendita previsto (IAS 23.19). Se la costruzione viene interrotta, la capitalizzazione si sospende durante il periodo di interruzione (IAS 23.20).
Costi di finanziamento da capitalizzare
I costi di finanziamento capitalizzabili includono (IAS 23.6):
L'ammontare dei costi di finanziamento da capitalizzare non deve superare i costi effettivamente sostenuti durante il periodo (IAS 23.18). Se i fondi sono stati presi in prestito prima dell'inizio del progetto, gli interessi per il periodo antecedente l'inizio della costruzione non devono essere capitalizzati.
Scelta contabile
Un'entità può scegliere di capitalizzare tutti i costi di finanziamento sostenuti per attività idonee oppure può eleggere di sostenere una politica di capitalizzazione solamente quando l'attività soddisfa specifici criteri di significatività (IAS 23.1).
Attività non idonee
I costi di finanziamento relativi ad attività non idonee (ad esempio magazzino ordinario o crediti commerciali) devono essere rilevati come costo nell'esercizio in cui sono sostenuti (IAS 23.8-9).